Indice:
- Denominazione, sede, scopi
- Soci
- Quote sociali
- Esclusione dei soci - Dimissioni
- Organi:
- Assemblea
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Probiviri
- Comitato di esperti
- Patrimonio, entrate
- Esercizi sociali
- Marchio
- Scioglimento dell'Associazione
- Codice deontologico:
- Descrizione dei programmi
- Corpo docente
- Criteri per la formazione ed organizzazione dei gruppi di studio
- Programma dei corsi
- Sedi e Prove di esame
- Assistenza agli studenti
- Prescrizioni generali e sanzioni
- Procedimento disciplinare
I) DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI
Art. 1
È costituita l'Associazione denominata "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)".
Art. 2
L' "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)" ha sede in Firenze. Potranno essere istituite sedi secondarie, anche in altre località, qualora ciò si renda necessario per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.
Art.3
L' "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)", associazione culturale, apolitica e senza finalità di lucro, si prefigge il conseguimento dei seguenti scopi:
a) Compiere attività di diffusione e promozione della lingua italiana moderna e dei suoi aspetti culturalmente più significativi, tramite:
- l'organizzazione di dibattiti e conferenze;
- la creazione di un "Centro di Ricerca" sulla lingua moderna e, ad esso collegato, un "Centro di Formazione" e perfezionamento degli Insegnanti di Lingua Italiana, nell'ottica del miglioramento ed uniformità dell'insegnamento privato;
- una propria attività editoriale (pubblicazioni, mezzi audio-visivi ecc.).
b) Promuovere ed organizzare il coordinamento delle scuole e università di insegnamento di italiano per stranieri associate e curarne la promozione pubblicitaria.
c) Effettuare un controllo costante sulla qualità dell'insegnamento impartito dalle scuole od altri organismi soci dell' "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)", secondo i criteri del Codice Deontologico, garantendo in tal modo un alto grado di professionalità e prestigio nell'insegnamento e in chi lo esercita.
d) Offrire a chiunque, indipendentemente dalla frequenza di una scuola di lingua, la possibilità di ottenere un'attestazione della sua conoscenza della lingua italiana mediante il rilascio di certificati e diplomi; organizzare ed effettuare per tale scopo lo svolgimento di prove, scritte ed orali, garantendo uniformità di esecuzione e di valutazione finale. La valutazione delle prove sostenute dai candidati verrà compiuta esclusivamente nella sede principale di Firenze.
e) Organizzare ed effettuare esami e prove dello stesso tipo di quelli indicati sub d) per altri organismi, italiani o stranieri.
II) SOCI
Art. 4
I soci possono essere dei seguenti tipi:
a) soci fondatori
b) soci ordinari
c) soci onorari
Art. 5
Acquistano lo status di socio fondatore le sole persone fisiche o giuridiche (od organismi ed associazioni) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
Art. 6
Sono considerati soci ordinari le persone fisiche o giuridiche e gli organismi e associazioni ammessi successivamente all' "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)".
Lo status di socio ordinario si acquista nel momento in cui la domanda dell'aspirante, accettata dal Consiglio Direttivo, abbia ottenuto dall'Assemblea la deliberazione favorevole, presa a maggioranza semplice o a maggioranza dei due terzi dei presenti rispettivamente per le persone fisiche e gli altri organismi.
Per il perfezionamento dell'ammissione del nuovo socio è altresì richiesto il versamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, nonchè la corresponsione di un eventuale contributo di iscrizione, anch'esso stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.
Art. 7
condizione per l'ammissione in qualità di socio ordinario, che gli aspiranti, persone fisiche ed organismi non costituiti in scuole o istituti di cultura, non siano portatori di interessi incompatibili con quelli dell'Associazione.
Per l'ammissione, quali soci ordinari, di scuole di lingua o altri istituti assimilabili è, inoltre, richiesto, in uniformità al codice deontologico da essi sottoscritto, che i sistemi e la qualità dell'insegnamento da essi impartito siano in linea con i principi di professionalità e prestigio propri dell' "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)".
Art. 8
Divengono soci onorari coloro ai quali venga rilasciata, su delibera unanime del Consiglio, la qualità di "socio ad honorem" per speciali meriti o particolare prestigio assunto nel campo della cultura, dell'insegnamento e della promozione della lingua italiana. I soci onorari, pur avendo diritto di partecipazione e di espressione in Assemblea, non hanno diritto di voto, nè sono tenuti all'obbligo della corresponsione dell'annuale quota associativa.
Art. 9
Le organizzazioni e le persone giuridiche, qualunque sia la veste associativa che ricoprono, sono rappresentate nell'Associazione dai loro legali rappresentanti, secondo le vigenti disposizioni di legge.
III) QUOTE SOCIALI
Art. 10
Le quote sociali ordinarie sono stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea con delibera presa a maggioranza dei voti.
Il pagamento delle quote, al quale sono tenuti i soci tranne quelli onorari, deve avvenire annualmente, con soluzione unica, entro 30 giorni dalla delibera Assembleare.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea il pagamento di eventuali quote o contributi a carattere straordinario, qualora ciò si renda necessario per il conseguimento degli scopi sociali. Nel caso che l'Assemblea approvi, a maggioranza dei due terzi dei presenti, la necessità di dette quote o contributi, il pagamento di essi diviene obbligatorio per tutti i soci, escluso quelli onorari, alle scadenze determinate dal Consiglio Direttivo.
Art. 12
È prevista la facoltà di una differenziazione tra le quote a seconda della funzione esercitata dal socio, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione.
IV) ESCLUSIONE DEI SOCI - DIMISSIONI
Art. 13
Il Consiglio delibera l'esclusione dei soci per morosità nel pagamento della quota associativa, nonché in caso di recesso volontario del socio.
Provvede, inoltre, con delibera presa a maggioranza dei due terzi dei presenti, al deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri, proponendone l'esclusione per motivi di condotta.
Art. 14
Le dimissioni da socio fondatore od onorario devono essere presentate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale, menzionando le ragioni.
V) ORGANI
Art. 15
Sono organi dell'"ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)":
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Probiviri
VI) ASSEMBLEA
Art. 16
L'Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e soci ordinari. Alle riunioni possono partecipare anche i soci onorari, ma di loro non si tiene conto ai fini della determinazione del quorum dei presenti eventualmente necessario per la deliberazione.
Art. 17
L'Assemblea è l'organo supremo dell'"ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)" e ha competenza per le seguenti deliberazioni:
a) determinazione del numero, nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
b) ratifica della sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo;
c) nomina del Collegio dei Probiviri;
d) ratifica dell'ammissione di nuovi soci, a seguito della proposta del Consiglio Direttivo;
e) determinazione delle quote sociali ordinarie e straordinarie e del contributo d'iscrizione su proposta del Consiglio Direttivo;
f) approvazione del rindiconto finanziario di ciascun esercizio;
g) modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
h) scioglimento dell'"ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)";
i) azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo o dell'intero Consiglio;
l) argomenti che prevedano operazioni comportanti un impiego di capitali od un onere economico, eccedente l'ordinaria amministrazione;
m) rimborsi ed eventuali compensi spettanti ai membri del Consiglio Direttivo;
n) proposte di qualsiasi natura avanzate dal Consiglio Direttivo;
o) argomenti contenuti nell'ordine del giorno o che siano demandati all'Assemblea dalla Legge e dallo Statuto.
Art. 18
L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante avviso scritto inviato per posta ordinaria o per telefax a ciascun socio.
La comunicazione, da spedirsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione, deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, sia della prima che della seconda convocazione (che dovrà essere non prima di ventiquattro ore) nonché l'ordine del giorno.
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata, qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei soci o due terzi del Consiglio Direttivo; similmente quando si debba procedere alla nomina dei Consiglieri, dei componenti del Collegio dei Probiviri o alla deliberazione su argomenti che importino un onere economico per i soci, una modifica dello Statuto o dell'Atto Costitutivo.
La convocazione può avvenire anche al di fuori della sede dell'Associazione, purché nel territorio italiano o in altro luogo ove la lingua italiana sia una delle lingue ufficiali.
Art. 19
Tutti i soci hanno diritto di intervenire all'Assemblea, purchè in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
Ciascun socio può delegare un altro socio a rappresentarlo; nessuno, peraltro, può rappresentare più di un socio.
All'Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, consulenti ed esperti chiamati dal Consiglio, purché la loro presenza sia inerente all'ordine del giorno, sia stata preventivamente indicata nella convocazione e l'Assemblea, a maggioranza, non si opponga.
Art. 20
Hanno diritto di voto tutti i soci, salvo quelli onorari.
Art. 21
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Segretario ed in assenza di entrambi da un altro Consigliere.
Di ogni riunione dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale e, a tale scopo, l'Assemblea nominerà un segretario. Il segretario ed il Presidente dell'Assemblea devono firmare detto verbale. Il Presidente deve, inoltre, controllare che i presenti abbiano il diritto d'intervento in Assemblea e che le deleghe siano valide.
Art. 22
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà più uno dei soci.
In seconda convocazione la deliberazione può validamente essere presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
È richiesta, anche in seconda convocazione, la maggioranza dei due terzi dei presenti per la ratifica dell'ammissione di un aspirante socio costituito in scuola o istituto assimilabile e per l'erogazione di spese straordinarie; due terzi degli associati per la modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e quella dei quattro quinti degli associati per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere prese anche per iscritto per posta ordinaria o per telefax, rispettando le maggioranze previste. In tale ipotesi, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere l'esatta formulazione della mozione da approvare o respingere e fissare un termine, entro il quale i soci devono far pervenire alla sede dell'Associazione la loro dichiarazione di voto nella forma sopra prevista. I risultati della votazione verranno riportati in un apposito verbale, al quale saranno allegate tutte le dichiarazioni di voto pervenute.
VII) CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 23
L'ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)" è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro a otto membri più il Presidente, eletti con delibera presa a maggioranza semplice dall'Assemblea, appositamente convocata.
Tutti i membri devono essere membri dell' "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)".
Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni consecutivi; almeno 15 giorni prima dello scadere del mandato, esso deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
I consiglieri sono rieleggibili.
Art. 24
La qualità di consigliere si perde per dimissioni, perdita dello status di socio e decesso. I consiglieri possono sempre essere deferiti al Collegio dei Probiviri, al pari di qualunque socio; nella relativa delibera consiliare l'interessato non ha diritto di voto nel Consiglio.
Qualora vengano meno uno o più consiglieri, lo stesso Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione investendo della carica un altro socio, dal Consiglio stesso prescelto, salvo ratifica della nomina da parte dell'Assemblea, nella prima riunione di essa successiva alla sostituzione.
Art. 25
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno a maggioranza assoluta il Segretario ed il Tesoriere.
Art. 26
Al Consiglio Direttivo competono i seguenti poteri:
a) promuovere tutte le attività necessarie per il perseguimento degli scopi sociali;
b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
c) fungere, in ogni occasione nella quale si renda necessario, da organo rappresentativo dell' "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)";
d) promuovere liti giudiziarie ed amministrative e resistere a quelle proposte contro l'Associazione;
e) gestire l'ordinaria amministrazione nonché quella straordinaria, salvi i limiti derivanti dall'Assemblea dei soci;
f) predisporre il rendiconto finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g) determinare l'ammontare delle quote sociali e proporne l'approvazione all'Assemblea dei soci;
h) redigere l'elenco dei nominativi da presentare all'Assemblea per l'elezione del Collegio dei Probiviri;
i) esercitare il controllo sulle domande d'ammissione degli aspiranti soci, nonché deliberare l'esclusione o il deferimento al Collegio dei Probiviri dei soci stessi;
l) nominare un Comitato di Esperti, stabilendo il numero dei componenti, le mansioni ed i compensi;
m) elaborare, con l'ausilio del Comitato di Esperti, le attività formative da intraprendere;
n) elaborare, di concerto con il Comitato di Esperti, ed emanare i criteri da seguire nello svolgimento e nella valutazione delle prove d'esame, nonchè i criteri di valutazione sulla base dei quali rilasciare gli attestati di conoscenza della lingua italiana;
o) ricercare una fattiva collaborazione con gli enti maggiormente rappresentativi preposti alle attività culturali ed impegnarsi per ottenere una "presa d'atto" da parte dell'Autorità Pubblica;
p) redigere e/o revisionare il Codice Deontologico.
Art. 27
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno; si riunisce, altresi, qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.
Deve obbligatoriamente riunirsi almeno una volta entro due mesi dal termine dell'esercizio finanziario per approntare le previsioni finanziarie, redigere il rendiconto finanziario, deliberare l'ammontare delle quote sociali ed inoltre due mesi prima dello scadere del proprio mandato. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario; in assenza di entrambi viene presieduto dal più anziano d'età tra i presenti. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata. Sono, tuttavia, valide, anche in assenza delle formalità suddette, le deliberazioni prese in presenza della totalità dei consiglieri. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo dev'essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente, o da chi lo sostituisce e dal Segretario, o, in sua assenza, da altri consiglieri.
Art. 28
Le deliberazioni sono prese dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
È richiesta la maggioranza di due terzi dei consiglieri per l'ammissione di nuovi soci, nonché per il deferimento dei medesimi al Collegio dei Probiviri per questioni di condotta.
La deliberazione di esclusione dei soci per morosità o recesso volontario da proporre all'Assemblea è, invece, presa a maggioranza semplice.
In ogni deliberazione, in caso di parità di voti, prevale la volontà di chi presiede.
Art. 29
L' "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)" è legalmente rappresentata nei confronti di terzi, nonché in giudizio, dal Presidente.
VIII) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 30
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea, dietro presentazione di un elenco di candidati redatto dal Consiglio Direttivo nonché sulla base di eventuali candidature presentate da almeno tre soci. Detti candidati devono essere soci della "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)", nonché essersi distinti per competenza e pubblica stima. Vi è incompatibilità tra l'appartenenza al Consiglio Direttivo e quella al Collegio dei Probiviri.
Lo status di componente del Collegio si perde solo per il venir meno della qualità di socio, per dimissioni o decesso.
Art. 31
Il Collegio dei Probiviri resta in carica quattro anni, dal momento della delibera assembleare che lo nomina. In caso di decesso, dimissioni o perdita della qualità di socio di un componente del Collegio durante il mandato, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti, fino al termine del quadriennio per cui il Collegio è stato nominato.
Alla sostituzione provvede il Consiglio Direttivo.
Art. 32
Il Collegio dei Probiviri giudica sui contrasti d'interesse tra l'Associazione ed i soci.
Giudica, inoltre, sull'esclusione dei soci per indegnità e cattiva condotta; in particolare in base al deferimento del Consiglio Direttivo e sentito il Comitato di Esperti, sull'esclusione dei soci che non garantiscono più il rispetto dei requisiti richiesti loro per l'ammissione alla "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)".
Art .33
Il Collegio dei Probiviri nomina, a maggioranza, un Presidente. Il Presidente cura la regolarità delle operazioni di giudizio e provvede a far redigere e sottoscrivere verbale delle riunioni del Consiglio.
Art. 34
Il Collegio prende le sue deliberazioni a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i membri del Consiglio stesso.
IX) COMITATO DI ESPERTI
Art. 35
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato di Esperti, i cui membri, prescelti anche tra soggetti estranei all'Associazione, ma anche tra membri dello stesso Consiglio, si caratterizzino per il possesso di particolari cognizioni tecniche e professionali nei vari campi attinenti agli scopi associativi.
Il numero dei componenti del Comitato di Esperti è deciso dal Consiglio Direttivo, secondo le necessità emergenti nello svolgimento della vita sociale.
Art. 36
Il Comitato di Esperti ha i seguenti compiti:
a) elaborare, su richiesta del Consiglio Direttivo, qualunque progetto che richieda particolari cognizioni tecnico-linguistiche;
b) offrire al Consiglio Direttivo le consulenze da esso richieste nei vari campi ed in particolare:
elaborare ed aggiornare progetti per lo svolgimento di esami di italiano, elaborare ed aggiornare i metodi d'insegnamento della lingua italiana e della formazione degli insegnanti, elaborare ed aggiornare i criteri di valutazione sulla lingua e cultura italiana.
X) PATRIMONIO, ENTRATE
Art. 37
Il patrimonio dell' "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)" è costituito da:
a) beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili che verranno a qualsiasi titolo a far parte dell'associazione;
b) beni di qualsiasi genere provenienti da donazione, eredità, legati o qualunque altro tipo di erogazione che venga compiuta a favore dell'associazione;
c) eventuali riserve costituite con eccedenze di bilancio accantonate per il miglior perseguimento degli scopi sociali.
Art 38
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote sociali ordinarie, straordinarie e contributi d'iscrizione;
b) contributi di enti pubblici e privati;
c) eventuali introiti ottenuti tramite le varie attività promosse dall' "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)";
d) ogni altro tipo d'entrata che possa incrementare il patrimonio sociale, purché derivi da attivitàcompatibile con gli scopi dell'Associazione.
XI) ESERCIZI SOCIALI
Art. 39
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto finanziario e le previsioni finanziarie per il successivo esercizio e messo a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
XII) MARCHIO
Art. 40
Tutti i soci acquistano il diritto di apporre accanto al proprio nome o marchio la dicitura "Membro della ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)" ed il relativo marchio.
Art. 41
I certificati e diplomi dell' "ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)" portano il nome "FIRENZE" insieme alla specificazione del livello e della materia trattata.
XIII) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 42
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria.
L'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori provvedendo al conferimento dei relativi poteri.
In caso di scoglimento, ai soci è riservata una quota eguale per tutti del patrimonio sociale residuo dopo essersi completate le operazioni di liquidazione e qualora il patrimonio sociale residuo non venga destinato dall'Assemblea a finalità di utilità generale o ad associazioni con analogo oggetto sociale.
Approvato dall'Assemblea Costituente AIL del 1 marzo 1985 a Firenze.
Modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria AIL del 18 aprile 1997 a Firenze.
XIV) CODICE DEONTOLOGICO DELL'ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)
Il presente Codice Deontologico è ispirato dall'esigenza di garantire un alto livello educativo dell'insegnamento impartito dagli Istituti (intendosi, nel prosieguo, per Istituti le scuole, i Centri, gli Organismi Culturali, le Associazioni ed in genere le organizzazioni per la diffusione della lingua e della cultura Italiana) aderenti all'AIL.
In esso vengono stabilite le norme alle quali sono chiamati ad attenersi gli Associati, per quanto riguarda la qualità degli studi e degli altri servizi offerti, e la struttura organizzativa e gestionale dei corsi.
Sull'osservanza di dette norme l'AIL eserciterà un costante controllo al fine di salvaguardare l'immagine di serietà e competenza professionale degli Istituti associate.
1) DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI
Il programma dell'Istituto ed ogni altra informazione pubblicata deve contenere una descrizione veritiera dei servizi offerti, con particolare riguardo a:
a) Il tipo e i programmi dei corsi attivati.
b) L'indicazione dei prezzi relativi ad ogni singolo corso, specificando i servizi in esso compresi e quelli eventualmente opzionali.
c) La definizione dei termini del rapporto Istituto - studente. (vedi art.6).
d) Forme di pubblicità: nelle parole, immagini ed implicazioni non devono ingenerarsi false aspettative sui risultati conseguibili, ma attenersi strettamente ai fatti.
2) CORPO DOCENTE
a) I corsi devono essere tenuti da insegnanti altamente qualificati e provvisti dei necessari requisiti, della necessaria capacità didattica, serietà e correttezza professionale.
b) Si dovrà garantire, per quanto possibile, la continuità dei docenti per l'intera durata del corso.
c) Ai fini di un corretto svolgimento del programma di studi fissato dovrà essere assicurata l'uniformità didattica nei metodi e nei contenuti da parte degli insegnanti di uno stesso corso.
d) I nuovi insegnanti saranno selezionati in base ai dovuti requisiti morali e professionali.
Essi, prima del loro inserimento lavorativo, dovranno apprendere le tecniche di insegnamento ed il corretto impiego dei materiali didattici adottati dall'Istituto.
3) CRITERI PER LA FORMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI STUDIO
a) I gruppi di studio dovranno essere formati tenendo presente la preparazione di base degli studenti.
b) L'accertamento delle conoscenze di base degli studenti e la conseguente formazione di gruppi omogenei per ogni livello di corso individuano le condizioni di lavoro entro le quali attuare il programma d'insegnamento.
c) Ogni gruppo di studio intensivo (minimo 3 lezioni al giorno per minimo una settimana) dovrà essere composto da non più di 12 studenti.
d) Ogni gruppo di studio estensivo (corsi serali, scuole pubbliche ecc.) dovrà essere composto da non più di 30 studenti.
e) Saranno istituite periodiche consultazioni tra gli insegnanti per verificare la validità dei programmi, l'adattamento degli studenti al livello proposto, ed al metodo di insegnamento adottato, e per proporre l'eventuale trasferimento di studenti a livelli più appropriati di corso.
4) PROGRAMMA DEI CORSI
Gli Istituti si impegnano ad adattare i propri programmi didattici alle esigenze di preparazione per le varie prove di esame previste dall'AIL. Un programma di studi integrato dovrà indicare:
a) Le competenze linguistiche impartite.
b) Il materiale didattico integrante l'insegnamento.
L'Istituto garantisce lo svolgimento integrale dei programmi di studio fissati.
5) SEDI E PROVE DI ESAME
a) Possono essere sede d'esame per il rilascio di Certificati e Diplomi AIL gli associati costituiti in forma di Istituti, purché abbiano strutture adeguate ad uno svolgimento professionale degli stessi.
b) Gli associati, in quanto sedi d'esame, devono accettare anche candidati esterni.
c) Qualora vi siano più associati nella stessa città, gli esaminandi verranno convogliati su un'unica sede. Le sedi verranno scelte dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle strutture e dell'esperienza acquisita.
d) Per particolari esigenze il Consiglio Direttivo può istituire sedi d'esame esterne, di Istituti non associati.
e) Gli Istituti associati si impegnano ad organizzare nelle proprie sedi ed alle scadenze stabilite sessioni di esame per il rilascio di Certificati e Diplomi dell'AIL. A tal fine si impegnano ad accettare integralmente il sistema di esame e di valutazione elaborato dall'AIL, noncé le condizioni fissate per lo svolgimento delle singole prove.
f) Esami interni: per essi sarà garantita dall'Istituto stesso l'integrità del sistema di esame e della valutazione su questo basata.
g) Attestati di frequenza: qualsiasi attestato sia rilasciato in tal senso, non andrà oltre la descrizione della durata e qualità dei corsi effettivamente frequentati dall'interessato.
6) ASSISTENZA AGLI STUDENTI
Gli Istituti si adoprano a fornire la massima assistenza possibile agli studenti per quanto riguarda l'ambientamento, la prestazione dei servizi sociali essenziali, l'informazione e tutto ciò che comunque concorra ad una buona qualità del loro soggiorno.
7) PRESCRIZIONI GENERALI E SANZIONI
Gli Istituti associati, nel sottoscrivere il presente Codice Deontologico, accettano di sottoporsi a quelle motivate verifiche che l'AIL ritenga necessarie sulle loro attività scolastico-educative. Qualora uno dei suddetti associati si dimostri inadempiente alle norme fissate dal codice deontologico, il giudizio sulle conseguenze da far discendere da tale violazione spetterà insindacabilmente al Collegio dei Probiviri.
Qualora il Collegio dei Probiviri ritenga la violazione di gravità tale da non rendere più possibile la partecipazione dell'Istituto all'Associazione, provvede alla sua espulsione. Negli altri casi, previa comunicazione di un'ammonizione scritta, il Collegio dei Probiviri fisserà un termine di tempo entro il quale, inderogabilmente, l'Istituto in questione dovrà provvedere ad adeguarsi alle norme fissate nel presente codice. L'AIL riconosce che gli Istituti ad essa associate possono attivare ogni tipo di corso rispondente alle diverse esigenze educative, purché in possesso delle adeguate strutture operative e didattiche per la sua effettuazione.
8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
In caso di deferimento di un socio da parte del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'Art. 32 dello Statuto, quest'ultimo provvede a contestare in forma scritta all'Istituto inquisito le presunte violazioni commesse, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per far pervenire al Collegio le proprie controdeduzioni. Su richiesta del socio inquisito il Collegio deve fissare una riunione per l'audizione personale del Socio o di suoi delegati o quella dell'ammonizione scritta ( punto 7 del presente codice). In caso di inesistenza delle violazioni addebitate, chiede il procedimento senza nessuna conseguenza per l'Istituto inquisito.
In pendenza del procedimento disciplinare i rappresentanti dell'Istituto posto sotto detto procedimento vengono sospesi dalle cariche associative eventualmente coperte.
Approvato dall'Assemblea Costituente AIL del 1 marzo 1985 a Firenze.
Modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria AIL del 18 aprile 1997 a Firenze.


