Diploma di lingua italiana riconosciuto

IL REGOLAMENTO DELL'ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA - AIL

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI DI LINGUA ITALIANA "FIRENZE" AIL

Art. 1: Finalità degli esami
Per superare gli esami di lingua italiana "Firenze" dell'Accademia Italiana di Lingua (AIL), il candidato deve dimostrare di avere tali conoscenze linguistiche che gli permettano di superare le prove d'esame richieste per ogni singolo livello di certificazione.

Art. 2: Oggetto degli esami
L'oggetto degli esami è descritto nelle pubblicazioni AIL: atti verbali, testi, strutture grammaticali e test modelli.

Art. 3:
Testi delle prove degli esami I materiali degli esami e il sistema di valutazione vengono elaborati a cura dell'AIL e sono uguali per tutte le sedi d'esame.

Art. 4: Le parti degli esami
Gli esami consistono in prove scritte, auditive ed orali.

Art. 5: Ammissione agli esami
Di norma ogni candidato interessato può essere ammesso agli esami, purché si sia regolarmente iscritto.

Art. 6: Iscrizione agli esami
Per iscriversi agli esami il candidato deve inviare alla sede centrale dell'AIL, o ad una delle sedi d'esame locali, il modulo d'iscrizione compilato ed il pagamento dell'importo della tassa d'esame.

Art. 7: Le date degli esami
a) Il Comitato Permanente per gli esami dell'AIL stabilisce le date degli esami scritti ed orali per tutte le sedi d'esame.

b) Il Comitato Permanente per gli esami dell'AIL può consentire lo svolgimento di sessioni straordinarie.

Art. 8: Sedi d'esame
a) Il Comitato Permanente per gli esami stabilisce le singole sedi in cui vengono effettuati gli esami per le certificazioni di lingua italiana "Firenze".

b) È cura delle singole sedi informare in tempo utile i candidati sulla data ed il luogo degli esami scritti ed orali.

c) Le varie sedi d'esame si fanno carico di mettere a disposizione le aule e gli impianti tecnici necessari all'effettuazione degli esami.

Art. 9: La commissione d'esame
a) L'effettuazione degli esami viene curata dal responsabile della sede locale d'esame o da uno da lui delegato. Possono, inoltre, dirigere gli esami locali anche rappresentanti dell'AIL.

b) I membri della commissione d'esame locale devono avere una qualifica tecnica e le competenze linguistiche necessarie nell'insegnamento della lingua italiana.

È necessaria inoltre una conoscenza approfondita della struttura dei Diplomi di Lingua Italiana "Firenze" dell'AIL.

Sono abilitati allo svolgimento dell'esame tutti coloro che hanno partecipato ad un workshop di preparazione agli esami AIL, organizzato annualmente dalla sede centrale dell'AIL.

c) La commissione d'esame orale deve essere necessariamente composta da 2 membri.

Art. 10: Divieto di pubblicazione dei materiali d'esame
a) Il materiale d'esame distribuito dal Comitato Permanente per gli esami dell'AIL è strettamente riservato e non deve essere divulgato.

b) I materiali per l'esame collettivo scritto e per l'esame individuale orale devono essere consegnati personalmente al responsabile della rispettiva sede locale d'esame o alla persona da lui delegata. Solo essi sono autorizzati a prendere visione dei suddetti materiali prima dell'esame.

c) Dopo l'esame (esame collettivo scritto e esame individuale orale) è fatto obbligo ai responsabili di tenere i materiali dei candidati sotto chiave fino alla riconsegna al Comitato Permanente per gli esami dell'AIL.

d) Per tutti i materiali d'esame (inclusi i nastri) valgono i diritti d'autore. È quindi proibita la riproduzione o divulgazione, anche parziale, di testi, disegni, registrazioni o immagini (per esempio nell'ambito dell'insegnamento) senza aver chiesto un'autorizzazione scritta all'AIL.

e) Proprietaria di tutti i materiali d'esame rimane l'AIL. Ogni sede d'esame si impegna a rimandare dopo l'esame tutti i materiali suddetti al Comitato Permanente per gli esami.

Art. 11: Riservatezza degli esaminatori
Tutte le persone impegnate nell'effettuazione degli esami sono obbligate alla massima riservatezza riguardo ai dati personali dei candidati.

Art. 12: Riservatezza degli esami
Gli esami per le certificazioni di lingua italiana "Firenze" dell'AIL non sono aperti al pubblico.

Art. 13: L'esame collettivo scritto
È necessaria la presenza di almeno 1 responsabile della sede locale d'esame in ogni aula in cui viene effettuato l'esame collettivo scritto per tutta la durata dell'esame.

Art. 14: L'esame individuale orale
a) Per l'esame individuale orale è prescritta la presenza di 1 esaminatore ed 1 esperto.

b) L'esaminatore non può essere l'insegnante che ha diretto il corso di lingua del candidato.

c) Alla fine di ogni esame orale esaminatore ed esperto si mettono d'accordo sulla valutazione del candidato.

d) La commissione d'esame deve rispettare assolutamente le domande e istruzioni contenute nei materiali d'esame.

Art. 15: Questionario
Alla fine di ogni esame la commissione d'esame deve riempire l'apposito questionario.

Art. 16: Analisi e valutazione dei risultati degli esami
a) La valutazione dei risultati degli esami scritti è a cura del Comitato Permanente per gli esami dell'AIL.

b) I risultati degli esami orali vengono comunicati dalla commissione d'esame locale al Comitato Permanente per gli esami.

c) Il risultato complessivo viene elaborato e comunicato al candidato entro 3 mesi dalla data d'esame.

Si possono ottenere i seguenti risultati:
o OTTIMO
o MOLTO BUONO
o BUONO
o SUFFICIENTE
o INSUFFICIENTE

d) Il candidato supera l'esame se ha ottenuto almeno sufficiente.

Art. 17: Attestato
Ai candidati che hanno superato l'esame, il Comitato Permanente per gli esami rilascia un attestato sul risultato.

Art. 18: Ripetizione dell'esame
a) Il candidato che non ha superato l'esame, può ripeterlo.

b) È consentito ripresentarsi all'esame anche a coloro che lo hanno superato, per migliorarne i risultati.

c) Per poter ripetere l'esame si deve ripagare l'intera tassa di partecipazione.

Art. 19: Esclusione dall'esame
a) Durante l'esame è vietato l'uso di dizionari, grammatiche ed altri mezzi.

b) Il candidato che si serve di materiali e mezzi non consentiti o che aiuta o si fa aiutare da altri candidati, può essere escluso dall'esame. In tale caso il suo esame non viene considerato. Competente sull'esclusione dei candidati è la commissione d'esame locale, dopo aver ascoltato il candidato in questione.

Art. 20: Ricorsi
a) I ricorsi da parte di candidati che mettono in discussione le decisioni della commissione locale d'esame o del Comitato Permanente per gli esami vanno inviati al Comitato Permanente per gli esami dell'AIL.

b) Il Comitato Permanente per gli esami dell'AIL decide in merito, dopo aver ascoltato il parere delle persone coinvolte nell'esame in questione.

c) Contro la decisione di cui alla precedente lettera, si può ricorrere presso il Collegio Arbitrale d'esame AIL.

Art. 21: Il Comitato Permanente per gli esami AIL e il Collegio Arbitrale d'esame AIL
a) I membri del Comitato Permanente per gli esami AIL e del Collegio Arbitrale d'esame AIL sono eletti dal Consiglio Direttivo dell'AIL.

b) Le decisioni del Collegio Arbitrale d'esame AIL sono inappellabili.

Art. 22: Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento entra in vigore in conformità con la decisione dell'Assemblea Generale dell'AIL del 18 aprile 1998 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.