Il regolamento dell'Accademia italiana di lingua - Ail

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI DI LINGUA ITALIANA "FIRENZE" AIL

Art. 1: Finalità degli esami
Per superare gli esami di Lingua Italiana «Firenze» dell'Accademia Italiana di Lingua®(AIL), il candidato deve dimostrare di avere conoscenze linguistiche tali che gli permettano di superare le prove d'esame richieste per ogni singolo livello di certificazione.

Art. 2: Oggetto degli esami
L’oggetto degli esami è descritto nelle pubblicazioni AIL: atti verbali, testi, strutture grammaticali e test modelli.

Art. 3: Testi delle prove degli esami
I materiali degli esami e il sistema di valutazione vengono elaborati a cura dell’AIL e sono uguali per tutte le sedi d’esame.

Art. 4: Le parti degli esami
Gli esami consistono in prove scritte, auditive ed orali.

Art. 5: Ammissione agli esami
Di norma ogni candidato interessato può essere ammesso agli esami, purché si sia regolarmente iscritto.

Art. 6: Iscrizione agli esami
Per iscriversi agli esami il candidato deve inviare alla sede centrale dell'AIL, o ad una delle sedi d’esame locali, il modulo d’iscrizione compilato ed il pagamento dell’importo della tassa d’esame.

Art. 7: Le date degli esami
a) Il Comitato Permanente per gli esami dell’AIL stabilisce le date degli esami scritti ed orali per tutte le sedi d’esame.
b) Il Comitato Permanente per gli esami dell’AIL può consentire lo svolgimento di sessioni straordinarie.

Art. 8: Sedi d’esame
a) Il Comitato Permanente per gli esami stabilisce le singole sedi in cui vengono effettuati gli esami per le certificazioni di lingua italiana «Firenze».
b) È cura delle singole sedi informare in tempo utile i candidati sulla data ed il luogo degli esami scritti ed orali.
c) Le varie sedi d’esame si fanno carico di mettere a disposizione le aule e gli impianti tecnici necessari all’effettuazione degli esami.

Art. 9: La commissione d'esame
a) L’effettuazione degli esami viene curata dal responsabile della sede locale d’esame o da una persona da lui delegata. Possono, inoltre, dirigere gli esami locali anche rappresentanti dell’AIL.
b) I membri della commissione d’esame locale devono avere una qualifica tecnica e le competenze linguistiche necessarie nell’insegnamento della lingua italiana.
È necessaria inoltre una conoscenza approfondita della struttura dei Diplomi di Lingua Italiana «Firenze» dell’AIL.
Sono abilitati allo svolgimento dell’esame tutti coloro che hanno partecipato ad un workshop di preparazione agli esami AIL, organizzato annualmente dalla sede centrale dell’AIL.
c) La commissione d’esame orale deve essere necessariamente composta da due membri.

Art. 10: Divieto di pubblicazione dei materiali d’esame
a) Il materiale d’esame distribuito dal Comitato Permanente per gli esami dell’AIL è strettamente riservato e non deve essere divulgato.
b) I materiali per l’esame scritto e per l'esame orale devono essere consegnati personalmente al responsabile della rispettiva sede locale d’esame o alla persona da lui delegata.
Solo essi sono autorizzati a prendere visione dei suddetti materiali prima dell’esame.
c) Dopo l’esame (esame scritto e esame orale) è fatto obbligo ai responsabili di tenere i materiali dei candidati sotto chiave fino alla riconsegna al Comitato Permanente per gli esami dell’AIL.
d) Le schede dell’esame orale riempite dagli esaminatori (allegati B) devono essere conservate nella sede locale d’esame per almeno 6 mesi dalla data d’esame unitamente alla fotocopia dei moduli delle risposte.
e) Per tutti i materiali d’esame (inclusi i CD) valgono i diritti d’autore. È quindi proibita la riproduzione o divulgazione, anche parziale, di testi, disegni, registrazioni o immagini (per esempio nell’ambito dell’insegnamento) senza aver chiesto un'autorizzazione scritta all’AIL.
f) Proprietaria di tutti i materiali d’esame (inclusi i CD) rimane l’AIL. Ogni sede d’esame si impegna a rimandare dopo l’esame tutti i materiali suddetti al Comitato Permanente per gli esami.

Art. 11: Riservatezza degli esaminatori
Tutte le persone impegnate nell’effettuazione degli esami sono obbligate alla massima riservatezza riguardo ai dati personali dei candidati.

Art. 12: Riservatezza degli esami
Gli esami per le certificazioni di Lingua Italiana «Firenze» dell'AIL non sono aperti al pubblico.

Art. 13: L’esame collettivo scritto
È necessaria la presenza di almeno un responsabile della sede locale d’esame in ogni aula in cui viene effettuato l’esame collettivo scritto per tutta la durata dell’esame.

Art. 14: L’esame orale
a) Per l’esame orale è prescritta la presenza di almeno 2 esaminatori esperti.
b) L’esaminatore non può essere l’insegnante che ha tenuto il corso di lingua del candidato.
c) Gli esaminatori, possibilmente, si alternano durante l’esame e giudicano i risultati indipendentemente l’uno dall’altro.
d) Alla fine dell’esame orale i due esperti confrontano le proprie valutazioni e decidono, per ogni candidato, il punteggio definitivo, che sarà la media matematica dei due.
e) Nel caso di un mancato accordo tra i due esaminatori, decide il responsabile della relativa sede d’esame.
f) Gli esaminatori devono rispettare assolutamente le domande e istruzioni contenute nei materiali d’esame.

Art. 15: Questionario e riconsegna del materiale degli esami
a) Alla fine di ogni esame, e per ogni tipo d’esame, la commissione d’esame deve riempire l’apposito questionario, da consegnare alla sede centrale d’esame.
b) È obbligo di fare una copia di tutti i moduli delle risposte prima di rispedirli alla sede centrale AIL insieme al materiale d’esame.
c) Le copie dei moduli delle risposte e le schede dell’esame orale riempite dagli esaminatori (allegati B) devono essere consegnate al responsabile della sede locale d’esame che li conserverà per almeno 6 mesi e comunque fino alla scadenza dei termini del ricorso (entro 3 mesi dalla data d'emissione della scheda di valutazione).

Art. 16: Analisi e valutazione dei risultati degli esami
a) La valutazione dei risultati degli esami scritti è a cura del Comitato Permanente per gli esami dell’AIL, il quale la effettua con metodo uniforme.
b) I risultati degli esami orali vengono comunicati dalla commissione d’esame locale al Comitato Permanente per gli esami.
c) Il risultato complessivo viene elaborato e comunicato al candidato dal Comitato Permanente per gli esami entro 3 mesi dalla data d'esame.
Si possono ottenere i seguenti risultati:
• OTTIMO
• MOLTO BUONO
• BUONO
• SUFFICIENTE
• INSUFFICIENTE

d) Il candidato supera l'esame se ha ottenuto almeno sufficiente.

Art. 17: Attestato
Ai candidati che hanno superato l’esame, il Comitato Permanente per gli esami rilascia un attestato sul risultato complessivo.

Art. 18: Ripetizione dell’esame
a) Il candidato che non ha superato l’esame, può ripeterlo.
b) È consentito ripresentarsi all'esame anche a coloro che lo hanno superato, per migliorarne i risultati.
c) Per poter ripetere l'esame si deve ripagare l'intera tassa di partecipazione.

Art. 19: Esclusione dall’esame
a) Durante l'esame è vietato l'uso di dizionari, grammatiche ed altri mezzi.
b) Il candidato che si serve di materiali e mezzi non consentiti o che aiuta o si fa aiutare da altri candidati, può essere escluso dall’esame. In tale caso i risultati del suo esame non vengono considerati.
Competente sull’esclusione dei candidati è la commissione d’esame locale, dopo aver ascoltato il candidato in questione.
c) Se viene scoperto alla fine dell'esame che un candidato si è servito di mezzi non consentiti, il Comitato Permanente per gli esami ha diritto di dichiarare insufficiente l'esame del candidato in questione.

Art. 20: Ricorsi
a) I ricorsi da parte di candidati che mettono in discussione le decisioni della commissione locale d’esame o del Comitato Permanente per gli esami sono da inviare al Comitato Permanente per gli esami dell'AIL.
b) Il Comitato Permanente per gli esami dell’AIL decide in merito, dopo aver ascoltato il parere delle persone coinvolte nell’esame in questione.
c) Contro la decisione di cui alla precedente lettera, si può ricorrere presso il Collegio Arbitrale d’esame AIL.

Art. 21: Il Comitato Permanente per gli esami AIL e il Collegio Arbitrale d'esame AIL
a) I membri del Comitato Permanente per gli esami AIL e del Collegio Arbitrale d'esame AIL sono eletti dal Consiglio Direttivo dell'AIL.
b) Le decisioni del Collegio Arbitrale d'esame AIL sono inappellabili.

Art. 22: Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento entra in vigore in conformità con la decisione del Consiglio Direttivo dell’AIL (Art. 27, lettera n dello Statuto) del 27 febbaraio 2010 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

 

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