Lo statuto dell'accademia italiana di lingua - Ail

AIL - STATUTO & CODICE DEONTOLOGICO
Indice:

  1. Denominazione, sede, scopi
  2. Soci
  3. Quote sociali
  4. Esclusione dei soci - Dimissioni
  5. Organi:
  6. Assemblea
  7. Consiglio Direttivo
  8. Collegio dei Probiviri
  9. Comitato Permanente per gli Esami
  10. Patrimonio, entrate
  11. Esercizi sociali
  12. Marchio
  13. Scioglimento dell'Associazione
  14. Codice deontologico:
  • Descrizione dei programmi
  • Corpo docente
  • Criteri per la formazione ed organizzazione dei gruppi di studio
  • Programma dei corsi
  • Sedi e Prove di esame
  • Assistenza agli studenti
  • Prescrizioni generali e sanzioni
  • Procedimento disciplinare

I) DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1
È costituita l’Associazione denominata “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)”.

Art. 2
L' “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)” ha sede in Firenze. Potranno essere istituite sedi secondarie, anche in altre località, qualora ciò si renda necessario per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

Art.3
L' “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)”, associazione culturale, apolitica e senza finalità di lucro, si prefigge il conseguimento dei seguenti scopi:

a)    Compiere attività di diffusione e promozione della lingua italiana moderna e dei suoi aspetti culturalmente più significativi, tramite:

•    l’organizzazione di dibattiti e conferenze;
•    la creazione di un ‘Centro di Ricerca’ sulla lingua moderna e, ad esso collegato, un ‘Centro di Formazione’ e perfezionamento degli insegnanti di Lingua Italiana, nell’ottica del miglioramento ed uniformità dell’insegnamento privato;
•    una propria attività editoriale (pubblicazioni, mezzi audio-visivi ecc.).

b)    Promuovere ed organizzare il coordinamento delle scuole e università di insegnamento di italiano per stranieri associate e curarne la promozione pubblicitaria.

c)    Effettuare un controllo costante sulla qualità dell’insegnamento impartito dalle scuole od altri organismi soci dell' “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)”, secondo i criteri del Codice Deontologico, garantendo in tal modo un alto grado di professionalità e prestigio nell’insegnamento e in chi lo esercita.

d)    Offrire a chiunque, indipendentemente dalla frequenza di una scuola di lingua, la possibilità di ottenere un’attestazione della sua conoscenza della lingua italiana mediante il rilascio di certificati e diplomi; organizzare ed effettuare per tale scopo lo svolgimento di prove, scritte ed orali, garantendo uniformità di esecuzione e di valutazione finale. La valutazione delle prove sostenute dai candidati verrà compiuta esclusivamente nella sede principale di Firenze.

e)    Organizzare ed effettuare esami e prove dello stesso tipo di quelli indicati sub d) per altri organismi, italiani o stranieri.

II) SOCI

Art. 4
I soci possono essere dei seguenti tipi:

a)    soci fondatori
b)    soci ordinari
c)    soci onorari

Art. 5
Acquistano lo status di socio fondatore le sole persone fisiche o giuridiche (od organismi ed associazioni) che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

Art. 6
Sono considerati soci ordinari le persone fisiche o giuridiche e gli organismi e associazioni ammessi successivamente all' “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)”.

Lo status di socio ordinario si acquista nel momento in cui la domanda dell’aspirante, accettata dal Consiglio Direttivo, abbia ottenuto dall’Assemblea la deliberazione favorevole, presa a maggioranza semplice o a maggioranza dei due terzi dei presenti rispettivamente per le persone fisiche e gli altri organismi.

Per il perfezionamento dell’ammissione del nuovo socio è altresì richiesto il versamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, nonché la corresponsione di un eventuale contributo di iscrizione, anch’esso stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.

Art. 7
È condizione per l’ammissione in qualità di socio ordinario, che gli aspiranti, persone fisiche ed organismi non costituiti in scuole o istituti di cultura, non siano portatori di interessi incompatibili con quelli dell’Associazione.

Per l’ammissione, quali soci ordinari, di scuole di lingua o altri istituti assimilabili è inoltre richiesto, in uniformità al codice deontologico da essi sottoscritto, che i sistemi e la qualità dell’insegnamento da essi impartito siano in linea con i principi di professionalità e prestigio propri dell' “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)”.

Art. 8
Divengono soci onorari coloro ai quali venga rilasciata, su delibera unanime del Consiglio, la qualità di ‘socio ad honorem’ per speciali meriti o particolare prestigio assunto nel campo della cultura, dell’insegnamento e della promozione della lingua italiana.

I soci onorari hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Art. 9
Le organizzazioni e le persone giuridiche, qualunque sia la veste associativa che ricoprono, sono rappresentate nell’Associazione dai loro legali rappresentanti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

III) QUOTE SOCIALI

Art. 10
Le quote sociali ordinarie sono stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea con delibera presa a maggioranza dei voti.

Il pagamento delle quote, al quale sono tenuti i soci tranne quelli onorari, deve avvenire annualmente, con soluzione unica, entro 30 giorni dalla delibera assembleare.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea il pagamento di eventuali quote o contributi a carattere straordinario, qualora ciò si renda necessario per il conseguimento degli scopi sociali. Nel caso che l’Assemblea approvi, a maggioranza dei due terzi dei presenti, la necessità di dette quote o contributi, il pagamento di essi diviene obbligatorio per tutti i soci, escluso quelli onorari, alle scadenze determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

IV) ESCLUSIONE DEI SOCI - DIMISSIONI

Art. 13
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Codice Deontologico.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, con delibera presa a maggioranza dei due terzi dei presenti, provvede al deferimento dei soci innanzi al Collegio dei Probiviri per l’applicazione delle sanzioni del richiamo, della diffida o del’espulsione dall’Associazione. Così come, con le medesime maggioranze, provvede al deferimento dei soci dinanzi al Collegio dei Probiviri, proponendone l’espulsione qualora il socio si rendesse moroso nel pagamento della quota associativa o nel caso di recesso volontario.

Art. 14
Le dimissioni da socio fondatore od ordinario devono essere presentate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio sociale, menzionando le ragioni.

V) ORGANI

Art. 15
Sono organi dell’ “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)”:

•    l’Assemblea dei soci
•    il Consiglio Direttivo
•    il Collegio dei Probiviri


VI) ASSEMBLEA

Art. 16
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

Art. 17
L’Assemblea è l’organo supremo dell’ “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)” e ha competenza per le seguenti deliberazioni:

a)    determinazione del numero, nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
b)    ratifica della sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo;
c)    nomina del Collegio dei Probiviri;
d)    ratifica dell’ammissione di nuovi soci, a seguito della proposta del Consiglio Direttivo;
e)    determinazione delle quote sociali ordinarie e straordinarie e del contributo d’iscrizione su proposta del Consiglio Direttivo;
f)    approvazione del rendiconto finanziario preventivo e consuntivo di ciascun esercizio;
g)    modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
h)    scioglimento dell’ “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)”;
i)    azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo o dell’intero Consiglio;
l)    argomenti che prevedano operazioni comportanti un impiego di capitali od un onere economico, eccedente l’ordinaria amministrazione;
m)    rimborsi ed eventuali compensi spettanti ai membri del Consiglio Direttivo;
n)    proposte di qualsiasi natura avanzate dal Consiglio Direttivo;
o)    argomenti contenuti nell’ordine del giorno o che siano demandati all’Assemblea dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 18
L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno.

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata, qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei soci o due terzi del Consiglio Direttivo; similmente quando si debba procedere alla nomina dei Consiglieri, dei componenti del Collegio dei Probiviri o alla deliberazione su argomenti che comportino un onere economico per i soci, una modifica dello Statuto o dell’Atto Costitutivo.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione, sia della prima che della seconda convocazione (che dovrà essere non prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione) nonché l’ordine del giorno. Della convocazione dovrà essere altresì dato avviso da spedirsi per posta ordinaria o elettronica (email) o per telefax a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.

La convocazione può avvenire anche al di fuori della sede dell’Associazione, purché nel territorio italiano o in altro luogo ove la lingua italiana sia una delle lingue ufficiali.

Art. 19
Tutti i soci hanno diritto di intervenire all’Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Ciascun socio può delegare un altro socio a rappresentarlo; nessuno, peraltro, può rappresentare più di due soci.

All’Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, consulenti ed esperti chiamati dal Consiglio, purché la loro presenza sia inerente all’ordine del giorno, sia stata preventivamente indicata nella convocazione e l’Assemblea, a maggioranza, non si opponga.

Art. 20
Tutti i soci hanno diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Art. 21
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Segretario ed in assenza di entrambi da un altro Consigliere.

Di ogni riunione dell’Assemblea dovrà essere redatto verbale e, a tale scopo, l’Assemblea nominerà un segretario. Il segretario ed il Presidente dell'Assemblea devono firmare detto verbale. Il Presidente deve, inoltre, controllare che i presenti abbiano il diritto d’intervento in Assemblea e che le deleghe siano valide.

Art. 22
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà più uno dei soci.
In seconda convocazione la deliberazione può validamente essere presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

È richiesta, anche in seconda convocazione, la maggioranza dei due terzi dei presenti per la ratifica dell’ammissione di un aspirante socio costituito in scuola o istituto assimilabile e per l’erogazione di spese straordinarie; due terzi degli associati per la modifica dello Statuto e dell’Atto Costitutivo e quella dei quattro quinti degli associati per deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere prese anche per iscritto per posta ordinaria o elettronica (email) o per telefax, rispettando le maggioranze previste. In tale ipotesi, l’avviso di convocazione dell’Assemblea dovrà contenere l’esatta formulazione della mozione da approvare o respingere e fissare un termine, entro il quale i soci devono far pervenire alla sede dell’Associazione la loro dichiarazione di voto nella forma sopra prevista.

Di ogni riunione verrà redatto verbale, al quale saranno allegate tutte le dichiarazioni di voto pervenute, da affiggere all’albo dell’Associazione..

Art. 23
All’Assemblea o agli altri organi competenti è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

VII) CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24
L’ “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)” è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro a otto membri più il Presidente, eletti con delibera presa a maggioranza semplice dall’Assemblea, appositamente convocata.

Tutti i membri devono essere membri dell’ “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)”.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni consecutivi; almeno 15 giorni prima dello scadere del mandato, esso deve convocare l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I consiglieri sono rieleggibili.

Art. 25
La qualità di consigliere si perde per dimissioni, perdita dello status di socio e decesso. I consiglieri possono sempre essere deferiti al Collegio dei Probiviri, al pari di qualunque socio; nella relativa delibera consiliare l’interessato non ha diritto di voto nel Consiglio.
Qualora vengano meno uno o più consiglieri, lo stesso Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione investendo della carica un altro socio, dal Consiglio stesso prescelto, salvo ratifica della nomina da parte dell’Assemblea, nella prima riunione di essa successiva alla sostituzione.

Art. 26
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno a maggioranza assoluta il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 27
Al Consiglio Direttivo competono i seguenti poteri:

a)    promuovere tutte le attività necessarie per il perseguimento degli scopi sociali;
b)    eseguire le deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
c)    fungere, in ogni occasione nella quale si renda necessario, da organo rappresentativo dell’ “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)”;
d)    promuovere liti giudiziarie ed amministrative e resistere a quelle proposte contro l’Associazione;
e)    gestire l’ordinaria amministrazione nonché quella straordinaria, salvi i limiti derivanti dall’Assemblea dei soci;
f)    predisporre il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g)    determinare l’ammontare delle quote sociali e proporne l’approvazione all’Assemblea dei soci;
h)    redigere l’elenco dei nominativi da presentare all’Assemblea per l’elezione del Collegio dei Probiviri;
i)    esercitare il controllo sulle domande d’ammissione degli aspiranti soci, nonché deliberare l’esclusione o il deferimento al Collegio dei Probiviri dei soci stessi;
l)    nominare il Comitato Permanente per gli Esami, stabilendo il numero dei componenti, le mansioni ed i compensi;
m)    elaborare, con l’ausilio del Comitato Permanente per gli Esami, le attività formative da intraprendere;
n)    elaborare, di concerto con il Comitato Permanente per gli Esami, ed emanare il Regolamento degli Esami per il conseguimento dei Diplomi di lingua italiana «Firenze» AIL, contenente i criteri da seguire nello svolgimento e nella valutazione delle prove d’esame, nonché i criteri di valutazione sulla base dei quali rilasciare gli attestati di conoscenza della lingua italiana;
o)    nominare il Collegio Arbitrale d’esame AIL;
p)    ricercare una fattiva collaborazione con gli enti maggiormente rappresentativi preposti alle attività culturali ed impegnarsi per ottenere una ‘presa d’atto’ da parte dell’Autorità Pubblica;
q)    redigere e/o revisionare il Codice Deontologico.

Art. 28
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno; si riunisce, altresì, qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

Deve obbligatoriamente riunirsi almeno una volta entro due mesi dal termine dell’esercizio finanziario per approntare le previsioni finanziarie, redigere il rendiconto finanziario, deliberare l’ammontare delle quote sociali ed inoltre due mesi prima dello scadere del proprio mandato. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario; in assenza di entrambi viene presieduto dal più anziano d’età tra i presenti. L’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata. Sono, tuttavia, valide, anche in assenza delle formalità suddette, le deliberazioni prese in presenza della totalità dei consiglieri. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo dev’essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente, o da chi lo sostituisce e dal Segretario, o, in sua assenza, da altri consiglieri.

Art. 29
Le deliberazioni sono prese dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
È richiesta la maggioranza di due terzi dei consiglieri per l’ammissione di nuovi soci, nonché per il deferimento dei medesimi al Collegio dei Probiviri per questioni di condotta.
La deliberazione di esclusione dei soci per morosità o recesso volontario da proporre all’Assemblea è, invece, presa a maggioranza semplice.
In ogni deliberazione, in caso di parità di voti, prevale la volontà di chi presiede.
Il presidente ed il segretario del Comitato Permanente per gli Esami sono invitati a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 30
L' “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)” è legalmente rappresentata nei confronti di terzi, nonché in giudizio, dal Presidente.


VIII) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 31
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall’Assemblea, dietro presentazione di un elenco di candidati redatto dal Consiglio Direttivo nonché sulla base di eventuali candidature presentate da almeno tre soci. Detti candidati devono essere soci della “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)”, nonché essersi distinti per competenza e pubblica stima. Vi è incompatibilità tra l’appartenenza al Consiglio Direttivo e quella al Collegio dei Probiviri.

Lo status di componente del Collegio si perde solo per il venir meno della qualità di socio, per dimissioni o decesso.

Art. 32
Il Collegio dei Probiviri resta in carica quattro anni, dal momento della delibera assembleare che lo nomina. In caso di decesso, dimissioni o perdita della qualità di socio di un componente del Collegio durante il mandato, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti, fino al termine del quadriennio per cui il Collegio è stato nominato.

Alla sostituzione provvede il Consiglio Direttivo.

Art. 33
Il Collegio dei Probiviri giudica sui contrasti d’interesse tra l’Associazione ed i soci.

Giudica, inoltre, sull’esclusione dei soci per indegnità e cattiva condotta; in particolare in base al deferimento del Consiglio Direttivo e sentito il Comitato Permanente per gli Esami, sull’esclusione dei soci che non garantiscono più il rispetto dei requisiti richiesti loro per l’ammissione alla “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)”.

Art. 34
Il Collegio dei Probiviri nomina, a maggioranza, un Presidente. Il Presidente cura la regolarità delle operazioni di giudizio e provvede a far redigere e sottoscrivere il verbale delle riunioni del Consiglio.

Art. 35
Il Collegio prende le sue deliberazioni a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i membri del Consiglio stesso.


IX) Comitato Permanente per gli Esami

Art. 36
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Permanente per gli Esami, i cui membri, prescelti anche tra soggetti estranei all’ Associazione, ma anche tra membri dello stesso Consiglio, si caratterizzino per il possesso di particolari cognizioni tecniche e professionali nei vari campi attinenti agli scopi associativi.

Il numero dei componenti del Comitato Permanente per gli Esami è deciso dal Consiglio Direttivo, secondo le necessità emergenti nello svolgimento della vita sociale.
Il Consiglio Direttivo nomina inoltre il presidente ed il segretario del Comitato Permanente per gli Esami.

Art. 37
Il Comitato Permanente per gli Esami ha i seguenti compiti:

a)    elaborare, su richiesta del Consiglio Direttivo, qualunque progetto che richieda particolari cognizioni tecnico-linguistiche;
b)    offrire al Consiglio Direttivo le consulenze da esso richieste nei vari campi ed in particolare: elaborare ed aggiornare progetti per lo svolgimento di esami di italiano, elaborare ed aggiornare i metodi d’insegnamento della lingua italiana e della formazione degli insegnanti, elaborare ed aggiornare i criteri di valutazione sulla lingua e cultura italiana;
c)    organizzare la formazione di esperti per l’effettuazione degli esami, nonché contribuire all’organizzazione dei workshop.


X) PATRIMONIO, ENTRATE

Art. 38
Il patrimonio dell' “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)” è costituito da:

a)    beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili che verranno a qualsiasi titolo a far parte dell'Associazione;
b)    beni di qualsiasi genere provenienti da donazione, eredità, legati o qualunque altro tipo di erogazione che venga compiuta a favore dell’Associazione;
c)    eventuali riserve costituite con eccedenze di bilancio accantonate per il miglior perseguimento degli scopi sociali.

Art. 39
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a)    quote sociali ordinarie, straordinarie e contributi d’iscrizione;
b)    contributi di enti pubblici e privati;
c)    eventuali introiti ottenuti tramite le varie attività promosse dall' “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)”;
d)    ogni altro tipo d’entrata che possa incrementare il patrimonio sociale, purché derivi da attività compatibile con gli scopi dell’Associazione.

XI) ESERCIZI SOCIALI

Art. 40
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto preventivo e consuntivo.
Il rendiconto preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’ Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno.

Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti l’adunanza per poter essere consultato da ogni associato.


XII) MARCHIO

Art. 41
Tutti i soci acquistano il diritto di apporre accanto al proprio nome o marchio la dicitura ‘Membro della ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)®’ ed il relativo marchio.

Art. 42
I certificati e diplomi dell’ “ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)” portano il nome «FIRENZE» insieme alla specificazione del livello e della materia trattata.


XIII) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 43
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria.

L’Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori provvedendo al conferimento dei relativi poteri.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Approvato dall'Assemblea Costituente AIL del 1 marzo 1985 a Firenze.
Modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria AIL del 18 aprile 1997 a Firenze.
Modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria AIL del 17 aprile 2010 a Firenze.

XIV) CODICE DEONTOLOGICO DELL’ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL)

Il presente Codice Deontologico è ispirato dall’esigenza di garantire un alto livello educativo dell’insegnamento impartito dagli Istituti (intendosi, nel prosieguo, per Istituti le scuole, i Centri, gli Organismi Culturali, le Associazioni ed in genere le organizzazioni per la diffusione della lingua e della cultura Italiana) aderenti all’AIL.

In esso vengono stabilite le norme alle quali sono chiamati ad attenersi gli Associati, per quanto riguarda la qualità degli studi e degli altri servizi offerti, e  la struttura organizzativa e gestionale dei corsi.

Sull’osservanza di dette norme l’AIL eserciterà un costante controllo al fine di salvaguardare l’immagine di serietà e competenza professionale degli Istituti associati.

1) DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI

Il programma dell’Istituto ed ogni altra informazione pubblicata deve contenere una descrizione veritiera dei servizi offerti, con particolare riguardo a:

a)    Il tipo e i programmi dei corsi attivati.

b)    L’indicazione dei prezzi relativi ad ogni singolo corso, specificando i servizi in esso compresi e quelli eventualmente opzionali.

c)    La definizione dei termini del rapporto Istituto - studente. (vedi art.6).

d)    Forme di pubblicità: nelle parole, immagini ed implicazioni non devono ingenerarsi false aspettative sui risultati conseguibili, ma attenersi strettamente ai fatti.

2) CORPO DOCENTE

a)    I corsi devono essere tenuti da insegnanti altamente qualificati e provvisti dei necessari requisiti, della necessaria capacità didattica, serietà e correttezza professionale.

b)    Si dovrà garantire, per quanto possibile, la continuità dei docenti per l’intera durata del corso.

c)    Ai fini di un corretto svolgimento del programma di studi fissato dovrà essere assicurata l’uniformità didattica nei metodi e nei contenuti da parte degli insegnanti di uno stesso corso.

d)    I nuovi insegnanti saranno selezionati in base ai dovuti requisiti morali e professionali.

Essi, prima del loro inserimento lavorativo, dovranno apprendere le tecniche di insegnamento ed il corretto impiego dei materiali didattici adottati dall’Istituto.

3) CRITERI PER LA FORMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI STUDIO

a)    I gruppi di studio dovranno essere formati tenendo presente la preparazione di base degli studenti.

b)    L’accertamento delle conoscenze di base degli studenti e la conseguente formazione di gruppi omogenei per ogni livello di corso individuano le condizioni di lavoro entro le quali attuare il programma d'insegnamento.

c)    Ogni gruppo di studio intensivo (minimo 3 lezioni al giorno per minimo una settimana) dovrà essere composto da non più di 12 studenti.

d)    Ogni gruppo di studio estensivo (corsi serali, scuole pubbliche ecc.) dovrà essere composto da non più di 30 studenti.

e)    Saranno istituite periodiche consultazioni tra gli insegnanti per verificare la validità dei programmi, l’adattamento degli studenti al livello proposto, ed al metodo di insegnamento adottato, e per proporre l’eventuale trasferimento di studenti a livelli più appropriati di corso.

4) PROGRAMMA DEI CORSI

Gli Istituti si impegnano ad adattare i propri programmi didattici alle esigenze di preparazione per le varie prove di esame previste dall’AIL. Un programma di studi integrato dovrà indicare:

a)    Le competenze linguistiche impartite.

b)    Il materiale didattico integrante l’insegnamento.

L’Istituto garantisce lo svolgimento integrale dei programmi di studio fissati.

5) SEDI E PROVE DI ESAME

a)    Possono essere sede d’esame per il rilascio di Certificati e Diplomi AIL gli associati costituiti in forma di Istituti, purché abbiano strutture adeguate ad uno svolgimento professionale degli stessi.

b)    Gli associati, in quanto sedi d’esame, devono accettare anche candidati esterni.

c)    Qualora vi siano più associati nella stessa città, gli esaminandi verranno convogliati su un’unica sede. Le sedi verranno scelte dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle strutture e dell’esperienza acquisita.

d)    Per particolari esigenze il Consiglio Direttivo può istituire sedi d’esame esterne, di Istituti non associati.

e)    Gli Istituti associati si impegnano ad organizzare nelle proprie sedi ed alle scadenze stabilite sessioni di esame per il rilascio di Certificati e Diplomi dell’AIL. A tal fine si impegnano ad accettare integralmente il sistema di esame e di valutazione elaborato dall’AIL, nonché le condizioni fissate per lo svolgimento delle singole prove.

f)    Esami interni: per essi sarà garantita dall’Istituto stesso l’integrità del sistema di esame e della valutazione su questo basata.

g)    Attestati di frequenza: qualsiasi attestato sia rilasciato in tal senso, non andrà oltre la descrizione della durata e qualità dei corsi effettivamente frequentati dall’interessato.

6) ASSISTENZA AGLI STUDENTI

Gli Istituti si adoprano a fornire la massima assistenza possibile  agli studenti per quanto riguarda l’ambientamento, la prestazione dei servizi sociali essenziali, l’informazione e tutto ciò che comunque concorra ad una buona qualità del loro soggiorno.

7) PRESCRIZIONI GENERALI E SANZIONI

Gli Istituti associati, nel sottoscrivere il presente Codice Deontologico, accettano di sottoporsi a quelle motivate verifiche che l’AIL ritenga necessarie sulle loro attività scolastico-educative. Qualora uno dei suddetti associati si dimostri inadempiente alle norme fissate dal codice deontologico, il giudizio sulle conseguenze da far discendere da tale violazione spetterà insindacabilmente al Collegio dei Probiviri.

Qualora il Collegio dei Probiviri ritenga la violazione di gravità tale da non rendere più possibile la partecipazione dell’Istituto all’Associazione, provvede alla sua espulsione. Negli altri casi, previa comunicazione di un'ammonizione scritta, il Collegio dei Probiviri fisserà un termine di tempo entro il quale, inderogabilmente, l’Istituto in questione dovrà provvedere ad adeguarsi alle norme fissate nel presente codice. L’AIL riconosce che gli Istituti ad essa associati possono attivare ogni tipo di corso rispondente alle diverse esigenze educative, purché in possesso delle adeguate strutture operative e didattiche per la sua effettuazione.

8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In caso di deferimento di un socio da parte del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’Art. 32 dello Statuto, quest’ultimo provvede a contestare in forma scritta all’Istituto inquisito le presunte violazioni commesse, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per far pervenire al Collegio le proprie controdeduzioni. Su richiesta del socio inquisito il Collegio deve fissare una riunione per l’audizione personale del Socio o di suoi delegati o quella dell’ammonizione scritta ( punto 7 del presente codice). In caso di inesistenza delle violazioni addebitate, chiede il procedimento senza nessuna conseguenza per l’Istituto inquisito.

In pendenza del procedimento disciplinare i rappresentanti dell’Istituto posto sotto detto procedimento vengono sospesi dalle cariche associative eventualmente coperte.

Approvato dall'Assemblea Costituente AIL del 1 marzo 1985 a Firenze.
Modificato dall'Assemblea Generale Straordinaria AIL del 18 aprile 1997 a Firenze.

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO
DEI DIPLOMI DI LINGUA ITALIANA «FIRENZE» AIL

Art.    1:    Finalità degli esami
Per superare gli esami di Lingua Italiana «Firenze» dell'Accademia Italiana di Lingua® (AIL), il candidato deve dimostrare di avere conoscenze linguistiche tali che gli permettano di superare le prove d'esame richieste per ogni singolo livello di certificazione.

Art.    2:    Oggetto degli esami
L’oggetto degli esami è descritto nelle pubblicazioni AIL: atti verbali, testi, strutture grammaticali e test modelli.

Art.    3:    Testi delle prove degli esami
I materiali degli esami e il sistema di valutazione vengono elaborati a cura dell’AIL e sono uguali per tutte le sedi d’esame.

Art.    4:    Le parti degli esami
Gli esami consistono in prove scritte, auditive ed orali.

Art.    5:    Ammissione agli esami
Di norma ogni candidato interessato può essere ammesso agli esami, purché si sia regolarmente iscritto.

Art.    6:    Iscrizione agli esami
Per iscriversi agli esami il candidato deve inviare alla sede centrale dell'AIL, o ad una delle sedi d’esame locali, il modulo d’iscrizione compilato ed il pagamento dell’importo della tassa d’esame.

Art.    7:    Le date degli esami
a)    Il Comitato Permanente per gli esami dell’AIL stabilisce le date degli esami scritti ed orali per tutte le sedi d’esame.
b)    Il Comitato Permanente per gli esami dell’AIL può consentire lo svolgimento di sessioni straordinarie.

Art.    8:    Sedi d’esame
a)    Il Comitato Permanente per gli esami stabilisce le singole sedi in cui vengono effettuati gli esami per le certificazioni di lingua italiana «Firenze».
b)    È cura delle singole sedi informare in tempo utile i candidati sulla data ed il luogo degli esami scritti ed orali.
c)    Le varie sedi d’esame si fanno carico di mettere a disposizione le aule e gli impianti tecnici necessari all’effettuazione degli esami.

Art.    9:    La commissione d'esame
a)    L’effettuazione degli esami viene curata dal responsabile della sede locale d’esame o da una persona da lui delegata. Possono, inoltre, dirigere gli esami locali anche rappresentanti dell’AIL.
b)    I membri della commissione d’esame locale devono avere una qualifica tecnica e le competenze linguistiche necessarie nell’insegnamento della lingua italiana.

È necessaria inoltre una conoscenza approfondita della struttura dei Diplomi di Lingua Italiana «Firenze» dell’AIL.

Sono abilitati allo svolgimento dell’esame tutti coloro che hanno partecipato ad un workshop di preparazione agli esami AIL, organizzato annualmente dalla sede centrale dell’AIL.

c)    La commissione d’esame orale deve essere necessariamente composta da due membri.

Art.    10:    Divieto di pubblicazione dei materiali d’esame
a)    Il materiale d’esame distribuito dal Comitato Permanente per gli esami dell’AIL è strettamente riservato e non deve essere divulgato.
b)    I materiali per l’esame scritto e per l'esame orale devono essere consegnati personalmente al responsabile della rispettiva sede locale d’esame o alla persona da lui delegata.
Solo essi sono autorizzati a prendere visione dei suddetti materiali prima dell’esame.
c)    Dopo l’esame (esame scritto e esame orale) è fatto obbligo ai responsabili di tenere i materiali dei candidati sotto chiave fino alla riconsegna al Comitato Permanente per gli esami dell’AIL.
d)    Le schede dell’esame orale riempite dagli esaminatori (allegati B) devono essere conservate nella sede locale d’esame per almeno 6 mesi dalla data d’esame unitamente alla fotocopia dei moduli delle risposte.
e)    Per tutti i materiali d’esame (inclusi i CD) valgono i diritti d’autore. È quindi proibita la riproduzione o divulgazione, anche parziale, di testi, disegni, registrazioni o immagini (per esempio nell’ambito dell’insegnamento) senza aver chiesto un'autorizzazione scritta all’AIL.
f)    Proprietaria di tutti i materiali d’esame (inclusi i CD) rimane l’AIL. Ogni sede d’esame si impegna a rimandare dopo l’esame tutti i materiali suddetti al Comitato Permanente per gli esami.

Art.    11:    Riservatezza degli esaminatori
Tutte le persone impegnate nell’effettuazione degli esami sono obbligate alla massima riservatezza riguardo ai dati personali dei candidati.

Art.    12:    Riservatezza degli esami
Gli esami per le certificazioni di Lingua Italiana «Firenze» dell'AIL non sono aperti al pubblico.

Art.    13:    L’esame collettivo scritto
È necessaria la presenza di almeno un responsabile della sede locale d’esame in ogni aula in cui viene effettuato l’esame collettivo scritto per tutta la durata dell’esame.

Art.    14:    L’esame orale
a)    Per l’esame orale è prescritta la presenza di almeno 2 esaminatori esperti.
b)    L’esaminatore non può essere l’insegnante che ha tenuto il corso di lingua del candidato.
c)    Gli esaminatori, possibilmente, si alternano durante l’esame e giudicano i risultati indipendentemente l’uno dall’altro.
d)    Alla fine dell’esame orale i due esperti confrontano le proprie valutazioni e decidono, per ogni candidato, il punteggio definitivo, che sarà la media matematica dei due.
e)    Nel caso di un mancato accordo tra i due esaminatori, decide il responsabile della relativa sede d’esame.
f)    Gli esaminatori devono rispettare assolutamente le domande e istruzioni contenute nei materiali d’esame.

Art.    15:    Questionario e riconsegna del materiale degli esami
a)    Alla fine di ogni esame, e per ogni tipo d’esame, la commissione d’esame deve riempire l’apposito questionario, da consegnare alla sede centrale d’esame.
b)    È obbligo di fare una copia di tutti i moduli delle risposte prima di rispedirli alla sede centrale AIL insieme al materiale d’esame.
c)    Le copie dei moduli delle risposte e le schede dell’esame orale riempite dagli esaminatori (allegati B) devono essere consegnate al responsabile della sede locale d’esame che li conserverà per almeno 6 mesi e comunque fino alla scadenza dei termini del ricorso (entro 3 mesi dalla data d'emissione della scheda di valutazione).

Art.    16:    Analisi e valutazione dei risultati degli esami
a)    La valutazione dei risultati degli esami scritti è a cura del Comitato Permanente per gli esami dell’AIL, il quale la effettua con metodo uniforme.
b)    I risultati degli esami orali vengono comunicati dalla commissione d’esame locale al Comitato Permanente per gli esami.
c)    Il risultato complessivo viene elaborato e comunicato al candidato dal Comitato Permanente per gli esami entro 3 mesi dalla data d'esame.

Si possono ottenere i seguenti risultati:

• OTTIMO
• MOLTO BUONO
• BUONO
• SUFFICIENTE
• INSUFFICIENTE
d)    Il candidato supera l’esame se ha ottenuto almeno sufficiente.

Art.    17:    Attestato
Ai candidati che hanno superato l’esame, il Comitato Permanente per gli esami rilascia un attestato sul risultato complessivo.

Art.    18:    Ripetizione dell’esame
a)    Il candidato che non ha superato l’esame, può ripeterlo.
b)    È consentito ripresentarsi all'esame anche a coloro che lo hanno superato, per migliorarne i risultati.
c)    Per poter ripetere l'esame si deve ripagare l'intera tassa di partecipazione.

Art.    19:    Esclusione dall’esame
a)    Durante l'esame è vietato l'uso di dizionari, grammatiche ed altri mezzi.
b)    Il candidato che si serve di materiali e mezzi non consentiti o che aiuta o si fa aiutare da altri candidati, può essere escluso dall’esame. In tale caso i risultati del suo esame non vengono considerati.

Competente sull’esclusione dei candidati è la commissione d’esame locale, dopo aver ascoltato il candidato in questione.

c)    Se viene scoperto alla fine dell'esame che un candidato si è servito di mezzi non consentiti, il Comitato Permanente per gli esami ha diritto di dichiarare insufficiente l'esame del candidato in questione.

Art.    20:    Ricorsi
a)    I ricorsi da parte di candidati che mettono in discussione le decisioni della commissione locale d’esame o del Comitato Permanente per gli esami sono da inviare al Comitato Permanente per gli esami dell'AIL.
b)    Il Comitato Permanente per gli esami dell’AIL decide in merito, dopo aver ascoltato il parere delle persone coinvolte nell’esame in questione.
c)    Contro la decisione di cui alla precedente lettera, si può ricorrere presso il Collegio Arbitrale d’esame AIL.

Art.    21:    Il Comitato Permanente per gli esami AIL e il Collegio Arbitrale d'esame AIL
a)    I membri del Comitato Permanente per gli esami AIL e del Collegio Arbitrale d'esame AIL sono eletti dal Consiglio Direttivo dell'AIL.
b)    Le decisioni del Collegio Arbitrale d'esame AIL sono inappellabili.

Art.    22:    Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento entra in vigore in conformità con la decisione del Consiglio Direttivo dell’AIL (Art. 27, lettera n dello Statuto AIL) del 27 febbaraio 2010 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

 

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